Avvocato Domenico Esposito
 

 

FIGLI E LUOGO DI RESIDENZA, VA STABILITA IN RELAZIONE ALLE LORO ABITUDINI E ALLA VICINANZA AGLI AFFETTI

 

IN CASO DI CONTROVERSIA TRA I GENITORI SUL COLLOCAMENTO DEI FIGLI, IL GIUDICE TIENE CONTO, IN VIA PRINCIPALE, DELLE LORO ABITUDINI (PRIMARIAMENTE DELLA SCUOLA FREQUENTATA, DEGLI AMICI, DELL’AMBIENTE SOCIALE IN GENERE), EVENTUALMENTE IN RELAZIONE DEL TEMPO TRASCORSO DAL LORO RTASFERIMENTO, NONCHÉ DELLA VICINANZA AGLI AFFETTI (ES. NONNI).

CORTE APP. CATANIA, SEZ. FAMIGLIA, PERSONA, MINORI, DECRETO 16 AGOSTO 2013

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 1 luglio 2013 (...) ha impugnato la ordinanza resa ex art. 708 c.p.c. dal Tribunale di Catania di cui in epigrafe, con la quale il Giudice delegato, in esito alla domanda di separazione giudiziale dei coniugi, ha affidato le figlie minori, (…) (2005) e (…) (2008) esclusivamente al padre, cui ha assegnato la casa familiare, e regolato i tempi di permanenza presso la madre.

Propone reclamo la (…) esponendo che ella ha condotto le figlie con sé in Russia, suo paese natale, da oltre un anno, con il consenso del marito, e che le stesse sono oggi positivamente ambientate in Russia, dove hanno frequentato la scuola; che il padre ha potuto vederle ogniqualvolta lo ha chiesto ed ha mantenuto con le stesse contatti telefonici e telematici; che non sussistono quindi i presupposti per l’affidamento esclusivo al padre e che la madre è l’unico punto di riferimento delle minori; che il padre, nonostante le sue agiate condizioni economiche, non ha contribuito al mantenimento di moglie e figlie e chiede pertanto che le vengano affidate le figlie, con autorizzazione a fissarne la residenza in Russia, ed un assegno per il mantenimento delle figlie a carico del padre di euro 2.000,00 mensili e di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento della moglie

Si è costituito resistendo il (…), proponendo reclamo incidentale ed esponendo che è stata la moglie a disattendere gli accordi sottoscritti nel ricorso per separazione consensuale, non presentandosi alla udienza fissata per la loro conferma e quindi successiva omologazione, e proponendo invece un ricorso per separazione giudiziale, sicché a quei patti non si può riconnettere alcun effetto; dichiara che la madre ostacola i contatti tra il padre e le figlie e che le condizioni di vita delle figlie in Russia sono diverse e deteriori rispetto a quelle assicurate in Italia; chiede quindi che venga confermato l’affidamento esclusivo al padre; dichiara inoltre che le proprie condizioni economiche sono oggi meno agiate che in passato anche per il fallimento di una società ove egli collaborava e chiede che la moglie versi un mantenimento di euro 500,00 mensili in suo favore e di euro 1.500,00 in favore delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie.

All’udienza del 16.8.2013, sentite le parti ed il P.G. la Corte ha assunto la causa in decisione.

Con il primo motivo di reclamo la parte lamenta che sia stato disposto l’affidamento esclusivo delle figlie al padre, con ciò non operando una adeguata valutazione dell’interesse delle minori. Di contro il (…) sostiene che la (…) non è un genitore adeguato e che - finché è durata la convivenza in Italia- egli si occupava delle figlie poiché la madre trascorreva fuori casa la maggior parte della giornata.

Il P.G. ha invece evidenziato come non risultino elementi di fatto, debitamente provati, sui quali fondare una deroga al regime dell’affidamento condiviso.

Ed invero, l’affidamento condiviso costituisce un modello da considerarsi presuntivamente rispondete all’interesse del minore, adeguato ad attuare il principio della paritetica partecipazione all’esercizio delle responsabilità genitoriali anche nella separazione dei genitori, e pertanto, ad esso può derogarsi solo quando risulti in concreto pregiudizievole per la prole (Cass. 5108/2012) ed in particolare allorché sia provata, in negativo, l'inidoneità dell'altro genitore, tale da rendere in concreto l'affido condiviso pregiudizievole per il minore (Cass. 11068/2011).

Nella fattispecie, la circostanza che la madre abbia condotto con sé le figlie in Russia nell’anno 2012, non può essere considerata indice sintomatico di non idoneità al ruolo di genitore, posto che ciò è avvenuto con il consenso dell’altro genitore, rilasciato per iscritto nel ricorso per separazione consensuale depositato in Tribunale e non omologato.

La circostanza che poi sia stata la stessa (…) a instaurare un giudizio di separazione giudiziale e che oggi il (…) dichiari di revocare il consenso al permanere delle figlie in Russia, nulla toglie al fatto che il trasferimento, al momento in cui è stato compiuto, era un atto perfettamente lecito perché assentito da entrambi i genitori e che, prima dell’acuirsi della conflittualità tra le parti, il progetto di vita che i genitori avevano concordato per le minori, e da entrambi ritenuto rispondente al loro interesse, prevedeva non solo il trasferimento in Russia, ma anche l’affidamento esclusivo alla madre.

Di conseguenza appare poco credibile ciò che sostiene oggi il reclamato, e cioè che la madre è stata un cattivo genitore, disinteressata alla cura delle figlie, atteso che egli stesso intendeva affidarle alla madre e con lei mandarle in Russia; se ciò fosse vero la sottoscrizione di un simile patto qualificherebbe il (…), per ciò stesso, come genitore irresponsabile.

Irrilevante poi che la separazione non sia stata omologata, posto che comunque l’atto è prova di un accordo tra le parti, e la regola dell’accordo, fintantoché i coniugi non si separano, governa la vita familiare.

Quanto alle condizioni di vita delle minori in Russia, pur se la questione potrà meglio essere approfondita nel corso della istruttoria, risulta, dai documenti prodotti dalla reclamante, che le stesse nell’ultimo anno hanno frequentato la scuola ed altre attività.

Non vi è alcun elemento quindi, almeno allo stato degli atti, dal quale possa desumersi che la madre è un genitore non idoneo alla assunzione delle responsabilità proprie del ruolo.

Allo stesso modo, non vi è allo stato prova della non idoneità del padre al ruolo genitoriale: le accuse che i coniugi reciprocamente si scambiano, e che riguardano fatti prevalentemente relativi all’addebito ed alle questioni economiche, dovranno essere provati nel corso del giudizio, così come dovrà verificarsi se i fatti accertati possono spiegare effetti sulla capacità e sulle competenze genitoriali.

Non vi sono dunque i presupposti per derogare alla regola dell’affidamento condiviso, nel cui regime le decisioni di maggior interesse per le minori (e segnatamente quella relativa alla loro residenza) devono essere assunte di comune accordo tra i genitori ed in difetto di accordo dal giudice.

Allo stato attuale la residenza delle minori costituisce una questione controversa tra i genitori, poiché il padre ha revocato il consenso alla permanenza in Russia, e che deve essere quindi decisa dal giudice avuto riguardo al preminente interesse delle minori.

Valutati quindi gli elementi di fatto di cui si ha contezza, come sinteticamente sopra esposti, la Corte ritiene che sia interesse delle minori mantenere le abitudini di vita consolidate in questo ultimo anno e restare presso la madre in Russia.

Deve in particolare tenersi conto del fatto che, trascorso ormai più di un anno dal loro trasferimento, esse hanno acquisito nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dalla madre, distacco che allo stato appare assolutamente immotivato ed irragionevole oltre che assai gravoso per due bambine rispettivamente di cinque e di otto anni.

Né la lontananza può considerarsi ostativa all’applicazione delle regola dell’affidamento condiviso, posto che la caratteristica saliente di questo schema legale non è la parità dei tempi che i minori trascorrono con l’uno e con l’altro genitore, ma la pari assunzione di responsabilità nei loro confronti, e la compartecipazione alle decisioni relative alla vita dei figli, anche se, per facilitare l’andamento della vita quotidiana deve prevedersi –a maggior ragione in questo caso- che la potestà (responsabilità genitoriale) per le questioni di ordinaria amministrazione venga esercitata disgiuntamente in relazione ai tempi di permanenza delle minori pressociascuno genitore.

Deve poi essere assicurato il contatto tra padre e figlie, prevedendo congrui tempi di permanenza in Italia, durante le vacanze, quotidiani contatati telefonici e telematici e la facoltà per il padre di fare visita alle bambine nel loro paese di residenza, non essendo peraltro sufficientemente chiaro per quale ragione il (…) non si possa recare in Russia; in ogni caso ove queste ragioni emergessero adeguatamente nel prosieguo, il giudice di merito potrà tenerne conto al fine di una eventuale modifica del provvedimento.

Il motivo relativo all’affidamento è quindi meritevole di accoglimento, disponendosi l’affidamento condiviso delle minori con domiciliazione e residenza presso la madre, in Russia, con previsione di tempi di permanenza presso il padre come indicati in dispositivo, salvi gli ulteriori approfondimenti istruttori che potranno essere fatti nel corso del giudizio di merito.

Con il secondo motivo di appello la parte lamenta che è non stato determinato un contributo al mantenimento per sé stessa e per figlie minori; specularmente il reclamato chiede un assegno di mantenimento per sé e per le figlie minori a carico della madre.

Deve quindi osservarsi che entrambi i genitori appaiono dotati di concrete attitudini lavorative, e che nel ricorso per separazione consensuale si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti. Inoltre è incontestato che la famiglia fino a quando non si è manifesta la crisi coniugale aveva un tenore di vita agiato, e a riprova di ciò le contestazioni circa la presunta sottrazione di somme anche consistenti dai conti correnti familiari.

Devono quindi essere valutati con prudenza i documenti di formazione successiva, come la ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quelli dei quali è incerta la efficacia causale nel determinare una reale e sensibile contrazione dei redditi, come la sentenza di fallimento di una s.n.c. con la quale, dichiaratamente, il reclamato collaborava.

La dichiarazione dei redditi dell’anno 2012 (redditi 2011) del reclamato, indica un reddito annuo di circa 17.000,00 euro con il codice ATECO rispondente alla «attività degli studi legali»; la dichiarazione dei redditi di un libero professionista non ha però di per sé un valore probatorio assoluto, ed in questo caso appare in contrasto i riferimenti al tenore di vita agiato goduto dalle parti.

Deve inoltre considerarsi che in ordine al mantenimento della prole, il disposto dell'art. 148 c.c. consente la valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; Cass. 24.04.2007, n.9915; ; Cass. 6.11. 2012 n. 19113).

Di conseguenza, se allo stato, e salvi gli approfondimenti istruttori non si evidenziano i presupposti per accordare un assegno di mantenimento ex art. 156 all’uno o all’altro coniuge, deve però quantificarsi una assegno a carico del padre per il mantenimento della prole, posto che la madre, genitore domiciliatario, è onerata delle spese fisse di organizzazione domestica, deve fare fronte alle spese correnti ed è anche onerata di un maggior contributo in termini di accadimento domestico.

Valutate quindi le esigenze delle minori in relazione all’età, ma anche la incidenza annuale delle spese di viaggio necessarie per mantenere i rapporti con il padre, da porre a carico dello stesso, appare congruo un assegno di euro 500,00 mensili oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, da intendersi quali spese che per la loro rilevanza, la imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita delle figlie, considerato anche il contesto socio economico in cui sono inserite (Cass. 8 giugno 2012 n. 2372);

Il secondo motivo di reclamo è quindi meritevole di accoglimento, parzialmente, nei limiti sopra esposti, con il conseguente rigetto del motivo di reclamo incidentale

La reclamante è sostanzialmente vittoriosa e quindi le spese di questa fase del procedimento di pongono a carico del reclamato secondo il principio della soccombenza.

Le spese si liquidano in applicazione dall’art. 9 del D.L. 1/2012 convertito in legge 27/2012 e del D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 pubblicato in G.U. 22 agosto 2012.

La controversia può essere considerata di valore indeterminabile, applicando il relativo scaglione.

Tenendo conto dell’oggetto della stessa, può essere applicata la riduzione massima, in assenza totale di attività istruttoria il che comporta il non riconoscimento della relativa voce ai sensi dell’art. 11 studio, euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 750,00 per la fase decisoria, oltre aumento del 20% per il patrocinio innanzi alla Corte e quindi euro 1.980,00 oltre IVA e CPA come per legge.

P. Q. M.

In accoglimento del reclamo ed a modifica della impugnata ordinanza dispone:
le figlie minori (…) e (…) sono affidate ad entrambi i genitori con domiciliazione e residenza presso la madre, in Russia; in difetto di diversi accordi tra i genitori, le figlie trascorreranno con il padre trenta giorni nel periodo estivo, che in difetto di accordo restano fissati dal 1 al 30 agosto di ogni anno e otto giorni consecutivi nelle vacanze di Natale, ad anni alterni comprendenti il Natale o il Capodanno, con spese di viaggio da e per la Russia interamente a carico del padre; il padre ha facoltà di tenere con sé le figlie per almeno due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, nella città di residenza delle figlie stesse, preavvisando la madre del giorno e degli orari di arrivo e partenza con almeno 48 ore di anticipo; devono essere assicurati contatti quotidiani tra il padre e le figlie telefonici o telematici (skype, posta elettronica, video chiamate, chat e simili); i genitori possono esercitare la potestà separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro; le decisioni di maggiore interesse vanno adottate di comune accordo ed i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle figlie e devono entrambi assolvere, in relazione alle concrete esigenze delle minori, ai compiti di cura educazione ed istruzione.

Pone obbligo a (…) di contribuire al mantenimento delle figlie minori con la somma mensile di euro 500,00 e adeguamenti annuali secondo indici ISTAT, da corrispondere a (...) entro i primi cinque giorni di ogni mese, con decorrenza dalla data dei provvedimenti provvisori di primo grado (giugno 2013), oltre al 50% delle spese straordinarie nell’interesse delle minori, da intendersi nel senso esposto in parte motiva e all’intero delle spese di viaggio da e per la Russia nei periodi destinati alla permanenza presso il padre.

Condanna (…) alle spese del procedimento di reclamo che liquida in euro 1980,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Catania, camera di consiglio del 16 agosto 2013

IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott. Rita Russo
dott. Dorotea Quartararo